I riposi per allattamento

La lavoratrice dipendente ha diritto fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro un’anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:

  • 2 ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore di lavoro
  • 1 ora al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere

I riposi raddoppiano in caso di:

  • parto gemellare o plurimo
  • adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche se non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse

A CHI SPETTANO

ALLA MADRE

  • madre lavoratrice dipendente, anche nel caso di adozione o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia.
  • madre lavoratrice dipendente in distacco sindacale durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita.
  • madre lsu, lpu, asu, impiegata a tempo pieno nelle attività socialmente utili.

AL PADRE

Al padre lavoratore dipendente

  • quando il figlio è affidato solo al padre
  • in alternativa alla madre lavoratrice, che non si avvale o non si può avvalere dei riposi perchè appartenente a categorie non aventi diritto (es. lavoratrice domestica o a domicilio)
  • nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma , libera professionista ecc.
  • nel caso di madre casalinga senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità di accudire il bimbo.
  • in caso di morte o grave infermità della madre, indipendentemente dalla sua condizione lavorativa.

Il padre può comunque usufruire dei riposi per allattamento dal giorno successivo al parto e fino ai 3 mesi di vita del bambino.

A CHI NON SPETTANO

  • alla madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, impresaria agricola, libera professionista)
  • colf, badanti e lavoratrici a domicilio
  • al padre, quando la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa
  • nel caso in cui la madre, non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione ( aspettativa, permessi non retribuiti
  • quando la madre fruisce delle indennità per congedo di maternità.

LA DOMANDA

La domanda della madre per ottenere i riposi per allattamento va presentata al datore di lavoro.

La domanda del padre va presentata al datore di lavoro e all’INPS corredata della necessaria documentazione

Ulteriori informazioni su: www.inps.it

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